TITOLO VI Procedimenti Elettorali e Deliberativi

 

Art. 43 - Eleggibilità e candidature

1. Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIK che:

a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione;

b) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

2. Sono eleggibili alle cariche federali le persone che siano o siano state tesserate per almeno 24 mesi alla FIK.
Per i candidati alla carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti e degli Insegnanti tecnici tale requisito deve sussistere nell’ambito della specifica categoria.

3. E' sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che nell’ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione dell’Assemblea abbiano avuto come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività svolta dalla Federazione.

4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.

5. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (Rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e da quello degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti ad almeno 3 comitati regionali limitatamente alle a )b).

a) per la carica del Presidente della Federazione da almeno quindici Affiliate;

b) per la carica di Consigliere, in rappresentanza degli affiliati la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci affiliate; Per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza degli Insegnanti tecnici dovrà essere sottoscritta da almeno dieci aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria;

c) Per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno dieci affiliate.

d) Per ogni carica federale, centrale o periferica ogni avente diritto a voto può sottoscrivere soltanto una candidatura per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).

6. Nelle Assemblee Nazionali o Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

7. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell’interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro quindici giorni precedenti l’Assemblea Nazionale o Regionale.

8. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione Federale d'Appello.


Art. 44 – Incompatibilità

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione.

2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti , di Componente un Organo di Giustizia e Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.

3. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con le cariche federali, con la qualifica di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica sociale. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni della FIk e della Federazione Internazionale alla quale la FIK aderisce.

4. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.


Art. 45 - Convocazione e validità delle Assemblee Nazionali

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con cartolina raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data stabilita; l’invio è effettuato presso le affiliate. Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data dell’Assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima con comunicato federale.


2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.

3. L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto a voto che detengano la maggioranza dei voti ; in seconda convocazione, un’ora dopo, l’Assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti. Per le sole Assemblee elettive è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione, diretta o per delega, di un terzo degli aventi diritto di voto e che rappresentino non meno di un terzo del totale dei voti. Per l’Assemblea che esamina la proposta di scioglimento della FIK è richiesta, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto.

4. Il Consiglio federale nomina la Commissione verifica poteri.

5. Nelle Assemblee elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

6. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.

7. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice-Presidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri.

8. In caso di Assenza del Presidente della Federazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

9. Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.


Art. 46 – Voti

1. Nelle Assemblee acquisiscono il diritto a voto di base le Affiliate che: abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale o Regionale; abbiano svolto attività agonistica, riportando almeno 1 punto nella classifica annuale delle Società Sportive.
Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi, per il Kendo e lo Iaido, in base alla classifica generale delle società Sportive del quadriennio Olimpico.

ASSEMBLEA NAZIONALE:

a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 5° posto 20 Voti;
b) alle Società Sportive classificate dal 6° al 10° posto 15 Voti;
c) alle Società Sportive classificate dal 11° al 15° posto 10 Voti;
d) alle Società Sportive classificate dal 16° al 20° posto 5 Voti;
e) alle Società Sportive classificate dal 21° al 30° posto 1 Voto;

Qualora al 5°, 10°, 15°, 20°, 30° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

ASSEMBLEA REGIONALE

a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 3° posto 9 Voti;
b) alle Società Sportive classificate dal 4° al 6° posto 7 Voti;
c) alle Società Sportive classificate dal 7° al 9° posto 5 Voti;
d) alle Società Sportive classificate dal 10° al 12° posto 3 Voti;
e) alle Società Sportive classificate dal 13° al 15° posto 1 Voto;

Qualora al 3°, 6°, 9°, 12°, 15° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).


3. La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli atleti nelle diverse categorie e classi, assegnando:

Squadra o Atleta 1° Classificato: 10 Punti,
“ 2° Classificato: 08 Punti,
“ 3i Classificati ex-aequo: 06 Punti,
“ 5i Classificati ex-aequo: 03 Punti,
dai 7i classificati ex- aequo 1 Punto

Le gare Nazionali utili per l’attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico sono:

Campionati Italiani Assoluti Individuali ( Vedi Regolamento Organico Federale ) Maschile e Femminile
Campionati Italiani di Categoria “ “
Campionati Italiani a Squadre “ “
Coppa Italia Individuale di categoria “ “
Coppa Italia a Squadre “ “


4. In base al totale dei punteggi acquisiti come descritto al punto 4 viene redatta, ogni anno, la classifica delle Affiliate.

5. Il Consiglio Federale entro 60 giorni emana la classifica generale, attribuendo ad ogni Affiliato i voti ottenuti.

6. Nelle Assemblee hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro delegati), anche i rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici, tesserati alla FIK attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnati Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.

8.Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza:

a) Presidente Sociale;
b) Rappresentante Atleti;
c) Rappresentante Insegnanti Tecnici.

9. La rappresentanza di cui al precedente punto 8 ha i seguenti voti:

a) Nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali e Regionali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla stessa Società Sportiva;
b) Nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti ad ogni rispettiva categoria (Presidente Sociale, rappresentante Atleti e rappresentante Insegnati tecnici) devono essere rispettivamente nella misura del 70%, 20%, 10% del totale.
c) Al fine di evitare valori decimali, il voto di base viene equiparato a 10 voti, dei quali sette vengono assegnati al Presidente Sociale, due al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

 

Art. 47 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della FIK.

2. Nelle elezioni alle cariche federali, in caso di parità si procede mediante ballottaggio.

3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la composizione del quale può essere eletta anche per acclamazione, che deve avvenire all’unanimità.

 

Art. 48 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

 

Art. 49 - Convocazione e validità dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale sono indette dal consiglio regionale è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o nei casi previsti da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo cartolina raccomandata agli aventi diritti a partecipare almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno di lavori e dei voti spettanti.
2. L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto con diritto a voto che rappresentino almeno i 3/5 del totale dei voti assegnati.
3. In seconda convocazione, un ora dopo, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli affiliati con diritto di voto che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati.
4. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale e la commissione scrutinio è eletta dall’Assemblea a norma dei comma 4, 5 e 7 dell’Art. 45.
5. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il totale dei voti loro spettanti.
6. Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
7. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.
8. Segretario dell’Assemblea Regionale è il Segretario del Comitato Regionale.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto relative alle Assemblee Nazionali

 

Art. 50 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

2. Per le elezioni alle cariche regionali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità dei voti si procede mediante ballottaggio.

3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, eccezione fatta per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.

 

Art. 51 - Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti Federali, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da esso controllata.

2. I predetti Regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto, il Regolamento di Giustizia e quello di lotta al Doping devono essere sottoposti all’esame di conformità della Giunta Nazionale del CONI.


Art. 52 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli aventi diritto a voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

3. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a voto. Le proposte di modifica devono essere deliberate dalla Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell’Organo di Legge.
Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

4. Il Consiglio Federale potrà apportare al presente Statuto autonomamente quelle modifiche che saranno utili, richieste o necessarie per il riconoscimento del C.O.N.I. o di altro Organismo Internazionale, salvo successiva ratifica Assembleare.

Art. 53 - Scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della FIK può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto.

2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIK sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto a voto.

4. L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FIK e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.


Art. 54 - Disposizione transitoria

L’entrata in vigore del presente Statuto è subordinata agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di acquisizione della personalità giuridica privata, previo riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Federazione Sportiva Nazionale da parte del Consiglio Nazionale del CONI.