TITOLO IV ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

Art. 27 - Le Assemblee Regionali

1) L’Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti e dai Rappresentanti degli atleti e degli Insegnanti tecnici delle Società sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente del Comitato Regionale ed i Consiglieri Regionali senza diritto di voto. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E’ altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione.

2) I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società, purché regolarmente tesserati alla FIK.

3) I Presidenti o i loro Delegati, i rappresentanti degli Atleti e quelli degli Insegnanti tecnici possono, inoltre, ricevere due deleghe, purché nell’ambito della stessa categoria (Presidenti, Atleti, Insegnanti tecnici) e a condizione che gli affiliati aventi diritto a voto siano superiori a venti. I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici possono delegare anche il primo dei non eletti nell’ambito della stessa categoria e della stessa Società.
I componenti del Consiglio Regionale non possono rappresentare Affiliate né direttamente né per delega.

4) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.

5) Le Assemblee Regionali sono:

a) Ordinaria Elettiva;
b) Ordinaria non Elettiva;
c) Straordinaria.

6) Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva.
Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive:

a) Eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
-il Presidente del Comitato Regionale;
-i componenti del Consiglio Regionale.
b) Deliberano sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

7) Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive si riuniscono in ogni caso trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale Ordinaria.

8) Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive votano il rendiconto sulla gestione dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Presidente del Comitato Regionale.
Esse deliberano, inoltre, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

9) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:

a) su iniziativa del Consiglio regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione.


Art. 28 - Attribuzioni delle Assemblee Regionali Straordinari

1. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo ed ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli Art. 15 e 16.

 

Art. 29 - I Consigli Regionali

1. Nella Regione in cui vi siano almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, viene istituito il Comitato Regionale dal Consiglio Federale che ne stabilisce la sede.

2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici
Il vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.

3. I Comitati Regionali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
4. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.


Art. 30 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.

2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FIK nel territorio di competenza, ne controlla l'attività ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.

3. In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.

4. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

5. Nelle ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, la disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIK.


Art. 31 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.

2. Il Delegato Regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali nell'ambito regionale .

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

4. Il Delegato Regionale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

5. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.


Art. 32 - I Delegati Provinciali

1. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.

2. I Delegati Provinciali, nell'ambito della loro circoscrizione, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

4. Il Delegato Provinciale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

5. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.