1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair-play e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l’istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice (nei soli casi di legittima suspicione) ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
E’ concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante di buona condotta.
1. La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente e di due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.2. La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale.
1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. E’ nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.
2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Sono nominati con le stesse modalità un Procuratore Sostituto ed uno o più Collaboratori.
2. Il Procuratore Federale:
a) riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
b) promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;
c) provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;
d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.
1. Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s’impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.
Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.2. I Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.
Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s’intende concessa.3. L’inosservanza della disposizione di cui al presente Articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
1. Gli affiliati ed i tesserati esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri ai senso dell'Art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di Giustizia nei modi e nei termini fissati dal regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
In difetto di accordo, la nomina è demandata al Presidente della Commissione Federale d'Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli Art. 809 e seguenti del c.p.c..
4. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
1. Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport . L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione.
Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.