TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 

Art. 9 - L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.

3. E' costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.

4. A tutte le Assemblee nazionali partecipano il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario, i Dirigenti Federali centrali, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei Conti, i Membri d’Onore ed i Presidenti dei Comitati Regionali.

5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Affiliate che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che abbiano nel frattempo svolto effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia Campionato Nazionale , Gare individuali, e/o a Squadre , Coppa Italia Individuale ed a Squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.

6. E' preclusa, comunque, la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione. E’, altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con le quote associative.


7. I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarle un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società. I rappresentanti degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici, possono delegare a rappresentarli o il primo dei non eletti nell’ambito della rispettiva Società o i rappresentanti di altre Società appartenenti alla rispettiva categoria. I Presidenti, gli Atleti e i Tecnici possono, inoltre, avere altre due deleghe, purché appartenenti allo stesso Comitato Regionale e alla stessa componente (Presidenti, Atleti, Insegnanti Tecnici).

8. Gli eletti alle cariche federale entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.


9. Le Assemblee Nazionali sono:

A) Ordinaria Elettiva
B) Ordinaria non elettiva
C) Straordinaria

A) L’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
Si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

B) L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva:

Si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

C ) L’assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce:
a) Su iniziativa del Consiglio Federale quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo;
b) Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
c) Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.
E’ competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

 

Art. 10 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

a) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto
- il Presidente della Federazione
- i Componenti del Consiglio federale
- il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza
b) Elegge per acclamazione, per proposta del Consiglio Federale, il presidente Onorario e i Membri d’Onore.

c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L’Assemblea Ordinaria non elettiva:
a) vota il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato dalla relazione del Presidente della Federazione e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
b) delibera inoltre sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

3. L’Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) Elegge con votazioni separate successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l’intero Consiglio Federale decaduto o singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
b) 1) Delibera lo scioglimento della FIK;
2) Delibera sulle modifiche allo Statuto.
c) Delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con l’Assemblea Nazionale Ordinaria.

 

Art. 11 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente della Federazione ha la legale rappresentanza della FIK e rappresenta la Federazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.

2. Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e Uffici, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.

3. Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

4. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

5. Può adottare deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Federale in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio Federale medesimo dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

6. In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

7. In caso di assenza o impedimento definitivo, il Vice-Presidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.

8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

9. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

 

Art. 12. Il Presidente Onorario e i Membri d’Onore

1) L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.

2) L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del consiglio Federale, membri d’onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito della vita federale.

3) Il Presidente onorario e i membri d’onore costituiscono il comitato d’onore della Federazione.


Art. 13 - Il Consiglio Federale

1: Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, da tre Consiglieri, da due Consiglieri rappresentanti degli atleti e da un Consigliere rappresentante dei tecnici, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con tre separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, o un suo delegato.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Federale elegge a maggioranza il Vice-Presidente, fra i propri membri, per proposta del Presidente Federale.

3. Salvo i casi di decadenza anticipata il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
In particolare i compiti del Consiglio Federale sono:

a) realizzare i fini di cui all'Art. 2;
b) attuare le delibere della eventuale Federazione Internazionale di appartenenza;
c) designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
d) istituire Commissioni e nominare Commissari tecnici;
e) il Consiglio delibera lo scioglimento dei Consigli Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario per provvedere alla ricostituzione degli Organi attraverso la convocazione di una Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro novanta giorni.
f) nominare i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
g) Deliberare su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente della Federazione, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
h) Indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
i) Deliberare il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
j) Deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria annuale per l’approvazione;
k) Deliberare le variazioni al bilancio preventivo;
l) Deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
m) Emanare il regolamento di giustizia Sportiva e quello di lotta al Doping conforme a quanto previsto anche dalla Giunta Nazionale del CONI per l’esame di conformità.
n) Deliberare il Regolamento Organico, quello Amministrativo e gli altri regolamenti federali.
o) Deliberare il riconoscimento ai fini sportivi delle Affiliate, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse nonché approvarne gli statuti e le relative modifiche;
p) Nominare il segretario Generale e provvedere alla definizione dell’organico della Segreteria Federale;
q) Conferire e revocare le cariche federali di sua competenza, tenendo conto che la revoca non può riguardare gli organi federali di giustizia.
r) Concedere l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;
s) E’ di sua competenza l’interpretazione autentica delle norme e dello Statuto e dei regolamenti;
t) Deliberare gli importi delle quote e delle tasse federali.
u) Esercitare il controllo di leggittimità sulle deliberazioni delle Assemblee Regionali per l’elezione degli Organi Direttivi.

Art. 15 - Integrazione del Consiglio Federale

In ogni caso di dimissioni, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero inferiore alla maggioranza, si provvederà all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi nella prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Qualora l'Assemblea sia stata di recente celebrata o qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si dovrà provvedere alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei successivi 30 giorni per le dovute integrazioni.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade:

a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altra causa di cessazione della carica di Presidente Federale;

b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio consuntivo; la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale si verifica solo nell’ipotesi in cui la deliberazione di reiezione del bilancio sia stata assunta con almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.

c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali;

d) per vacanze determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali.

2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

a) dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo nei successivi 30;
b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub-a);

c) In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo con il quorum previsto dal precedente comma 1 sub b) resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione il Presidente del Consiglio Federale fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);

d) Dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);

e) Vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a) per l'elezione dei soli nove Consiglieri.

3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli Organismi e gli incarichi di nomina dello stesso fatta eccezione per gli Organi di Giustizia e del Collegio dei revisori dei Conti.

 


Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della FIK ed è composto dal Presidente e da due Membri Effettivi, e da due supplenti e vengono eletti dall’Assemblea Nazionale.

2. Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale, preferibilmente tesserati.

3. In relazione al numero dei voti ottenuti, i primi maggiormente suffragati assumono il primo la carica di Presidente, il secondo ed il terzo di Membri effettivi, il quarto ed il quinto di Membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di carica.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi
deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

5. Tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.


Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art.2397 e seguenti del C.C..

 

Art. 18 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano
l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIK;

c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;

d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni di bilancio stesso;

e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

3. I Revisori dei Conti Effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIK, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

 

Art. 19 - La Segreteria Federale

1. La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi giudicanti e di controllo ed è retta dal Segretario Generale che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali Centrali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.

3. Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della Segreteria Federale.
In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.