1. La Federazione Italiana Kendo (FIK) è associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private, dalla vigente legislazione in materia, dalla legge di riordino del Coni e dallo Statuto di quest’ultimo.
2. La FIK è costituita dalle Società, dalle Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro del KENDO dello IAIDO e Discipline Orientali Affini, quali in particolare il BUDO-TAIJUTSU, NAGINATA, CHANBARA’, DO-JITSU , KYUDO E JODO .
3. La FIK è l’Ente che disciplina, regola e controlla l’esercizio di queste attività nel territorio della Repubblica Italiana.
4. La FIK è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità.
5. La FIK svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
6. La FIK in qualità di Federazione Sportiva Nazionale gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto il monitoraggio del CONI e svolge la sua attività ed esplica i suoi poteri sulla base del principio di democrazia.interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti federali ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
7. La FIK riconosce i regolamenti della EKF ( European Kendo Federation ) , della IKF ( International Kendo Federation), e della ( World Bujinkan e International Shidoshi- Kai ).
8. La FIK svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
I fini istituzionali della FIK sono:
1. Lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del KENDO dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare il ; BUDO-TAIJUTSU, NAGINATA, CHANBARA’, DO-JITSU , KYUDO E JODO nel territorio nazionale, l’attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici e la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI.
2. Lo sviluppo dell'attività agonistica è finalizzata alla partecipazione dell’ all’attività internazionale in generale nell'ambito delle direttive impartite dalla I.K.F.
La durata della FIK è illimitata e la sua sede è in Messina.
La FIK provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:
1. Eventuali contributi del CONI o altri Enti pubblici e privati;
2. Quote di affiliazione e di riaffiliazione, tesseramento, tasse, gare, multe e varie;
3. Incassi di manifestazioni sportive;
4. Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
1. L'esercizio finanziario della FIK coincide con l'anno solare
2. Il bilancio di previsione, e le sue eventuali variazioni, deliberati dal Consiglio Federale, dovranno, unitamente alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, essere approvati dalla Assemblea Nazionale nei termini stabiliti e dalle norme vigenti in materia.
3. Il bilancio annuale consuntivo deliberato dal Consiglio Federale, unitamente alle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria annuale.
1. Il Patrimonio della FIK è costituito da:
a) patrimonio di riserva:
b) beni d'uso, d'attrezzature, investimenti ed immobili;
c) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIK senza specifica destinazione.
1. Possono essere affiliate alla FIK le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del KENDO, dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare BUDO-TAIJUTSU, NAGINATA, CHANBARA’, DO-JITSU , KYUDO E JODO, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al precedente comma che di seguito saranno indicate come Affiliate sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale della FIK. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposte all’approvazione dell’Organo Federale competente che procede al riconoscimento.
3. Le Affiliate, devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) avere a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento degli allenamenti;
b) essere in possesso delle attrezzature tecniche necessarie;
c) avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla FIK;
d) essere rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
e) tesserare almeno dieci soci.
f) I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare,
- Possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche.
- La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria.
- La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l’attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.4. Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per Azioni o Società a responsabilità limitata è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e di riaffiliazione, che i singoli statuti societari prevedano espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge.
1. Sono Organi Federali centrali:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Federale
c) il Consiglio Federale;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono Organi Federali periferici:
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Presidente Regionale;
c) il Consiglio Regionale;
d) il Delegato Regionale;
e) il Delegato Provinciale.
3. Sono Organi di Giustizia:
a) Il Procuratore Federale;
b) il Giudice Sportivo;
c) la Commissione Federale d'Appello.
4. Altre strutture:
Per la realizzazione dei fini istituzionali la FIK si avvale della Segreteria Federale.