TITOLO IX - I GRADI

 

Art. 44. – Norme generali 

1)      Tutti coloro che praticano il Kendo e lo Iaido sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell’esperienza acquisita.

2)      I Kyu, in ordine progressivo, sono i seguenti:

a)       6° Kyu –

b)       5° Kyu –

c)       4° Kyu –

d)       3° Kyu –

e)       2° Kyu –

f)        1° Kyu –

3)      I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:

a)       1° Dan –

b)       2° Dan –

c)        3° Dan –

d)        4° Dan –

e)        5° Dan –

f)         6° Dan –

g)        7° Dan - 

h)        8° Dan –

i)         9° Dan –

j)         10° Dan –

4)      La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia secondo le norme da essa emanate ed i gradi Internazionali riconosciuti dall’EKF ed IKF.

5)      Coloro che hanno conseguito i gradi (Kyu e Dan) presso una Federazione straniera, se vogliono il riconoscimento degli stessi, devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione.

 

Art. 45. – Graduazione dei Kyu 

1)      Le graduazioni fino al 1° Kyu vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell’Insegnante Tecnico Sociale.

2)      Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di Kyu. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu  solamente dopo un biennio di tesseramento.

 

Art. 46. – Graduazione dei Dan per Esami 

1)      Gli Esami di graduazione fino al 6° Dan vengono effettuati secondo il programma approvato dal Consiglio Federale. L’anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2)      Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:

a)       16° anno di età e permanenza di due anni effettivi nel grado di 1 Kyu (che deve essere tale all’atto del tesseramento) per la promozione a 1° Dan;

b)      permanenza di un anno effettivo nel grado di 1° Dan per la promozione a 2° Dan;

c)       permanenza di due anni effettivi nel grado di 2° Dan per la promozione a 3° Dan;

d)      permanenza di tre anni effettivi nel grado di 3° Dan per la promozione a 4° Dan;

e)       permanenza di quattro anni effettivi nel grado di 4° Dan per la promozione a 5° Dan.

 f)       permanenza di cinque anni effettivi nel grado di 5° Dan per la promozione a  6° Dan.

 

Art. 47. – Graduazione dei Dan per meriti eccezionali 

1)      Il conferimento del Dan dal 6° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto dal Presidente della Federazione.

2)      E’ facoltà del Presidente della Federazione concedere gradi Dan “ad honorem” o “motu proprio”  a Persone che abbiano acquisito particolari benemerenze.