TITOLO VIII - GLI ATLETI

 

Art.  39. - Norme generali

1)      Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIK , gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata.

2)      Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi, secondo le nome emanate dalla Sportass o da altre Compagnie Assicurative.

3)      E’ consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità straniera. La loro partecipazione all’attività agonistica  è limitata alle competizioni federali senza punteggio.

4)      E', altresì, consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Essi possono partecipare a tutta l'attività agonistica.

5)      Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

 

Art.  40. - Classi degli Atleti

Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:

1)  KENDO

             MASCHILI  E FEMMINILI

 

Pre agonisti (“PA”) :

a)                               dal   5 ° al   12 ° anno;

 

Agonisti (“AG”):

a) Esordienti    :         dal  13°  al   14 ° anno;

b) Cadetti\e:               dal  15 ° al   16 ° anno;

c) Juniores:                dal  17 ° al   19 ° anno;

d) Seniores:               dal  20 ° al   35 ° anno;

e) Master                    dal  36 ° al   55°  anno;

               

 

Non Agonisti (“NA):

- dal 13° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività  agonistica e che hanno superato il limite indicato per l’agonismo.

 

2)   IAIDO

 

MASCHILE  E  FEMMINILE

Pre agonisti (“PA”) :

a)                               dal   15 ° al   17 ° anno;

 

Agonisti (“AG”):

a) Juniores:                dal  18 ° al   20 ° anno;

b) Seniores:               dal  21 ° al   35 ° anno;

c) Master                    dal  36 ° al   55 ° anno;

               

 

Non Agonisti (“NA):

- dal 15° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività  agonistica e che hanno superato il limite indicato per l’agonismo.

 

 

3)      Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività agonistica con l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.

4)      Per l’attività degli Atleti\e (Preagonisti\e) del Kendo e dello Iaido la Federazione emana programmi tecnici particolari.

 Art.  41. - Vincolo Sociale

1)      Con il tesseramento federale come “agonista”, per le classi “Juniores” e “Seniores”, l’Atleta contrae un vincolo  con la Società Sportiva per il quadriennio olimpico in corso.

Entro il 30 settembre dell’anno di  scadenza del vincolo l’Atleta dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza la sua intenzione di non rinnovare il tesseramento per il quadriennio olimpico successivo.

2)      Lo scioglimento del vincolo sociale nel corso del quadriennio olimpico per il trasferimento ad altra Società Sportiva può essere autorizzato dal Consiglio Federale, su  domanda dell’Atleta interessato, per uno dei seguenti motivi:

a)       scioglimento della Società Sportiva;

b)      mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 15 gennaio;

c)       documentato cambiamento di residenza dell’Atleta;

d)      documentato assolvimento degli obblighi di leva o arruolamento nei corpi militari o militarizzati.

3)      Il Consiglio Federale, tenuto conto di ogni circostanza, ha, inoltre, la facoltà di autorizzare il trasferimento ad altra Società Sportiva per ragioni di particolare e comprovata gravità.

4)      Il Consiglio Federale, quando ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del trasferimento, può, nondimeno, autorizzare l’Atleta ad allenarsi presso altra  Società Sportiva e ad essere iscritto e assistito dalla stessa durante le gare.

5)      Il Consiglio Federale decide nella prima riunione successiva alla ricezione della domanda di trasferimento con provvedimento motivato, tenendo conto delle deduzioni  di eventuali controinteressati.

6)      La domanda di trasferimento deve essere presentata dall’interessato, con lettera raccomandata, alla Società Sportiva di appartenenza entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce  per i casi previsti nel Punto 4) ed in qualsiasi momento per quelli previsti nei  Punti 2) e 3) del presente Articolo. La domanda di trasferimento deve contenere :

·        generalità del richiedente;

·        Società Sportiva di appartenenza;

·        Società Sportiva alla quale intende trasferirsi;

·        Motivo delle richiesta di trasferimento con allegata documentazione.

7)      Per quanto riguarda i casi previsti nel Punto 2), Lettere c) e d) del presente Articolo,  l’Atleta che, nel corso del quadriennio olimpico, rientra nella sede di origine deve  ritornare alla Società Sportiva di provenienza.

8)      Gli Atleti soggetti a vincolo annuale (Preagonisti, Non Agonisti, Agonisti Esordienti, Cadetti e Master) devono comunicare entro il 30 settembre, con lettera raccomandata,alla Società Sportiva di appartenenza la loro intenzione di non rinnovare il tesseramento per l’anno successivo.

 

Art. 42. - Gli Atleti Azzurri

1)      La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta esclusivamente agli Atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali, abbiano gareggiato, ai World Games, ai Campionati Mondiali o Europei,  o ad una manifestazione internazionale ufficiale delle Squadre Nazionali.

2)      La qualifica di “Azzurro” costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale per gli Atleti.

L'Atleta “Azzurro” nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale.

L'Atleta “Azzurro” assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

 

Art. 43. -  Squadre Nazionali

1)      Sono considerate Squadre Nazionali quelle formate dai competenti Organi Federali e composte di Atleti scelti nell'intero territorio nazionale.

2)      Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.

3)      Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta:

a)       del Presidente della Federazione o di un suo Delegato con funzioni di Capo Delegazione;

b)       del Direttore Tecnico Nazionale;

c)       di un funzionario della Segreteria Federale;

d)       di uno o più Arbitri;

e)       di uno o più Allenatori Federali;

f)         di un Medico.

Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere.

Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.

Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato.

Il Direttore Tecnico Nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli Atleti.

4)      Il Capitano della Squadra è designato, di volta in volta, dal Direttore Tecnico Nazionale fra gli Atleti che abbiano, tra l'altro, il maggior numero di presenze in Nazionale.

Compito del Capitano è di assistere i propri compagni e di rappresentare all'Allenatore Federale le eventuali necessità degli Atleti.

Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra.

5)      Alfiere della Squadra è l'Atleta più giovane di età.   Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.