TITOLO VII - GLI INSEGNANTI TECNICI

 

Art. 34. - Norme generali  

1)      L’insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico.

2)      La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.

3)      Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie :

      

a)       Allenatori;

b)       Istruttori;

c)       Maestri;

d)       Maestri Benemeriti.

4)      Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:

a)       almeno 21° anno di età;

b)      avere svolto attività agonistica;

c)       idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

d)      non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione; non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

e)         Grado di 1° e  2° Dan per gli Allenatori;

f)          Grado di 3° Dan per gli Istruttori;

g)         Grado di 4° Dan per i Maestri;

h)         Grado di 5° Dan per i Maestri Benemeriti.

Il requisito del Grado e della Qualifica riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Kendo e Iaido.

5)      Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, a categoria ed il grado del richiedente.

6)      I Diplomati dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

7)      Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l’anno.

    Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30 settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva con la quale sono vincolati ed al Comitato Regionale o Delegato Regionale competente.

8)      Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.

9)  Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :

a)       provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;

b)      mancata partecipazione al Corso di aggiornamento annuale. Per essere riammessi nei quadri federali devono chiedere l’eccezionalità al Consiglio Federale.

c)      mancata partecipazione per due anni consecutivi al corso di aggiornamento annuale nel quadriennio Olimpico. Per essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami indetti dalla Federazione.

d)       specifica motivata richiesta.

Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell’Albo Federale per i seguenti motivi:

a)       dimissioni volontarie;

b)      mancato rinnovo della tessera federale;

c)       sopravvenute condanne penali passante in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.

10)  La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta, di Arbitro  e di Presidente di Giuria,

 

Art. 35. – Gli  Allenatori

1)      Per essere ammessi agli Esami per Allenatori gli interessati devono essere tesserati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI e frequentare almeno due Corsi Annuali di preparazione organizzati dalla Federazione.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione .

3)      I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      Gli Allenatori possono svolgere la loro opera “eccezionalmente” come Insegnanti Tecnici Titolari  presso una Società Sportiva affiliata. L’eccezionalità deve essere chiesta al Consiglio Federale

  

Art. 36. – Gli Istruttori

1)      Gli Allenatori che abbiano superato gli esami per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Seminari ed agli Esami per Istruttori.

 Per poter partecipare agli esami gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno Tre Seminari annuali di aggiornamento.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione.

3)      I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata. Possono chiedere l’eccezionalità” al Consiglio Federale” per prestare la loro opera come Insegnanti Tecnici Titolari presso una seconda società sportiva affiliata.

 

Art. 37. I Maestri

1)      Gli Istruttori che abbiano superato gli esami per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Seminari ed agli Esami per Maestri.

Per poter partecipare agli esami gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno quattro corsi annuali di aggiornamento.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione.

3)      I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso due Società Sportiva affiliate. Possono chiedere l’eccezionalità” al Consiglio Federale” per prestare la loro opera come Insegnanti Tecnici Titolari presso una terza società sportiva affiliata.

Art. 38. – I Maestri Benemeriti

 1)      I Maestri che abbiano prestato, come tali, in modo lodevole la loro opera per almeno venti anni acquisendo particolari benemerenze nel campo dell’insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 60° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2)      L’inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l’insegnamento.

3)      I Maestri Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.