TITOLO VI - GLI UFFICIALI DI GARA

 

Art. 26. – Norme generali

1)     La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI  è consentita solo a  coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica  di Ufficiale di Gara.

2)     La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.

3)     Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:

a)       Arbitri Regionali;

b)      Arbitri Nazionali di seconda categoria;

c)       Arbitri Nazionali di prima categoria;

d)      Arbitri Internazionali;

e)       Presidenti di Giuria Regionali;

f)        Presidenti di Giuria Nazionali;

g)      Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.

4)     Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :

a)       Almeno 21° anno di età;

b)      non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione; non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali risconosciuti;

c)       idoneità fisica allo svolgimento della funzione;

d)      Grado di 1° e 2° Dan per gli Arbitri Regionali;

e)      Grado di 3° Dan per gli Arbitri Nazionali di seconda categoria;

f)       Grado di 4° Dan per gli Arbitri Nazionali di prima categoria;

g)      Grado di 5° Dan per gli Arbitri Internazionali;

h)      Grado di 5° Dan per gli Arbitri Benemeriti.

Il requisito del grado riguarda solo gli Arbitri di Kendo e di Iaido.

5)     Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all’Albo Federale  degli Ufficiali di Gara dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente delle Federazione. Essi devono presentare alla Federazione,  domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria  ed il grado del richiedente.

6)     Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento   Arbitrale Internazionale, con le deroghe vigenti in campo nazionale.

7)     I compiti dei Presidenti di Giuria sono:

a)       redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli al competente Organo Federale, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;

b)      coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, etc.);

c)       prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;

d)      procedere al sorteggio degli Atleti che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

e)       decidere sui reclami previsti nell’Art. 49 del presente Regolamento;

f)         prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Capo Arbitro di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:

- allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e\o l’Insegnante Tecnico;

- sospendere l’Atleta e\o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.

Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la Segreteria Federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.

8)     Gli Ufficiali di Gara nell’espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l’operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.

9) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

10) Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di frequentare i Corsi di aggiornamento indetti dalla Federazione.

11) Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi :

a)       elezione o nomina ad una carica federale o sociale, limitatamente agli Arbitri Nazionali o Internazionali;

b)      provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;

c)       assenze ingiustificate nelle designazioni;

d)      mancata partecipazione, non giustificata, ai Corsi di aggiornamento;

e)       specifica motivata richiesta.

          f)    la qualifica di Ufficiale di Gara  è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

12) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell’Albo Federale per i seguenti motivi :

a)       dimissioni volontarie;

b)      mancato rinnovo della tessera federale;

c)       sopravvenute condanne penali passate  in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

d)      raggiungimento del settantesimo anno di età per gli Arbitri e per i Presidenti di Giuria.

 

Art. 27. – Gli Arbitri Regionali

1)     Per essere ammessi agli Esami Regionali per  Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI  e frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Federazione.

2)     Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali o Delegati Regionali competenti.

3)     I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)     Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali, ad eccezione di eventuali  Fasi Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani.

 

Art. 28. – Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria

1)      Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la  promozione ad Arbitri Nazionali di seconda categoria.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali,  che devono esprimere il proprio motivato parere.

3)      I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di seconda categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali, ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti, Dan , Maschili e Femminili.

5)     la qualifica di arbitro  è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

   

Art. 29.  – Gli Arbitri Nazionali di prima categoria 

1)      Gli Arbitri Nazionali di seconda categoria, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione alla prima categoria.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegato Regionale, che devono esprimere il proprio motivato parere.

3)      I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di prima categoria, con anzianità a  decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      Gli Arbitri Nazionali di prima categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali.

5)      La qualifica di arbitro  è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

Art. 30. - Gli Arbitri Internazionali

1)      Gli Arbitri Nazionali di prima categoria, con buona conoscenza della lingua inglese e\o francese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono  essere candidati agli Esami per l’acquisizione della qualifica di “Internazionale”.

2)      I candidati sono sottoposti ad esame preliminare  sulla conoscenza  del Regolamento Arbitrale Internazionale, da svolgersi in una delle lingue di cui al Punto 1) del presente Articolo.

3)      Alle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di “Internazionale “.

4)       La qualifica di arbitro  è compatibile, con quella di Insegnante Tecnico, con quella di atleta e con qualsiasi altra carica sociale regionale e Nazionale elettiva o nominale fino al compimento del presente quadriennio Olimpico (2000-2004);

Art. 31. – I Presidenti di Giuria Regionali

1)      Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Federazione.

2)      Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali o Delegati Regionali competenti.

3)      I candidati promossi sono iscritti all’Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

 

Art. 32. – I Presidenti di Giuria Nazionali

1)      I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali.

2)      Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali o Delegati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.

3)      I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4)      I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare.

Art. 33. - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

1)      Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemerenze, possono essere promossi, al raggiungimento del 65 ° anno di età, rispettivamente  Arbitri Benemeriti o Presidenti di  Giuria Benemeriti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2)      Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all’atto della nomina, una  targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente.