TITOLO V - STRUTTURA  TECNICO-ORGANIZZATIVA  DELLA  FEDERAZIONE

 

Art. 21. – Norme generali

 1)      La struttura tecnico-organizzativa della Federazione comprende:

a)       la Direzione Tecnica Nazionale;

b)       la Commissione Tecnica Nazionale;

c)        i Commissari Regionali Ufficiali di Gara;

d)        i Commissari Tecnici Regionali.

Art. 22. – La Direzione Tecnica Nazionale

1)      La Direzione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è costituita da tutti i Tecnici incaricati dell’assistenza e della  preparazione e  delle Squadre Nazionali.

2)      Essa è coordinata dal Direttore Tecnico Nazionale, che ha i seguenti compiti :

 

a)       proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della  Federazione  per l’approvazione del Consiglio di Settore :

a.1) il calendario dell’attività agonistica nazionale    dell’anno successivo;

a.2) il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo;

a.3) il programma dei raduni collegiali di preparazione degli Atleti di Interesse Nazionale;       

b)      convocare, sentiti gli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale,  gli Atleti per i raduni collegiali;

c)       vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti e sull’osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;

d)      proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Atleti  selezionati  per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;

e)       svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal  Consiglio Federale.

 

Art. 23.- La Commissione Tecnica Nazionale

1)      La Commissione Tecnica Nazionale è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due membri, uno con la qualifica di Ufficiale di Gara e uno con quella di Insegnante Tecnico.

2)      I compiti della Commissione sono:

a)       proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale:

a.1) i programmi dei Corsi Federali di aggiornamento degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici;

a.2) i programmi degli Esami di formazione e di promozione alla categoria superiore degli Ufficiali di Gara;

b)      proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Ufficiali di Gara da designare per le manifestazioni internazionali;

c)       designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali;

d)      compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Ufficiali di Gara Nazionali;

e)       curare l’aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;

f)         decidere sui ricorsi di cui all’Art. 50 del presente Regolamento e omologare le gare nazionali;

g)      vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;

h)      svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

 

Art. 24. – Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara 

1)      Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale, su  proposta del Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale .

2)     I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:

a)       proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale per l’approvazione del Consiglio Regionale :

a.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;

a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l’acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale;

b)      designare gli Ufficiali di Gara per le gare interregionali, regionali e provinciali;

c)       svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.

 

Art. 25.- Il Commissario Tecnico Regionale

1)      Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale .

2)      I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:

a)       a)proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al  Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale per l’approvazione :

                      a.1) il calendario dell’attività agonistica regionale;

a.2) il calendario dei Corsi di preparazione  per gli esami Regionali per          l’acquisizione della qualifica  di Allenatore;

            a.3) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;

            a.4) il programma dei Centri Tecnici Regionali;

b)      svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale o dal Delegato Regionale.

3)      Il Commissario Tecnico Regionale può essere coadiuvato, in funzione delle  esigenze regionali, da tecnici nominati dal Consiglio Regionale , su proposta del  Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale.