TITOLO IV - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE

 

Art. 11- Norme generali

1)      La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Federali Statutari sono regolati dallo Statuto Federale.

2)      La struttura tecnico-organizzativa federale comprende: 

a)       la Commissione Tecnica  Nazionale Kendo;

b)      la Commissione Tecnica Nazionale Iaido;

c)       la Commissione Tecnica Nazionale Budo-Taijutsu;

d)       la Commissione Tecnica Nazionale Chanbarà;

e)       la Commissione Tecnica Nazionale Naginata

f)        la Commissione Federale Antidoping;

g)        il Medico Federale;

h)        il Direttore del Centro Nazionale

i)          i Consulenti Tecnici Federali

j)          i Revisori dei Conti Regionali;

l)          gli Ispettori Federali.

 

Art. 12. -  La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo

1)     La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due  membri.

2)     La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Kendo.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3)     In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.

4)     La Commissione Tecnica Nazionale di Kendo svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

5)      Gli obiettivi che la Commissione Tecnica Nazionale di Kendo sono:

      a)  la programmazione dei corsi di formazione, promozione ed aggiornamento dei quadri dirigenziali e tecnici della Federazione;

      b)  l’organizzazione di convegni e seminari su tematiche interessanti l’attività sportiva;

      c)   la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio psico-pedagogico e giuridico.

 

Art. 13 - La Commissione Nazionale Iaido

 1)     La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due  membri.

2)     La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Iaido.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3)     In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.

4)     La Commissione Tecnica Nazionale di Iaido svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

 

Art. 14 - La Commissione Nazionale Budo-Taijtsu

 1)     La Commissione Tecnica Nazionale di Budo-Taijtsu è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due  membri.

2)     La Commissione Tecnica Nazionale di Budo-Taijtsu ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Budo-Taijtsu.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3)     In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.

4)     La Commissione Tecnica Nazionale del Budo-Taijtsu svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

 

Art. 15 - La Commissione Nazionale Chanbarà

1)     La Commissione Tecnica Nazionale di Chanbarà è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due  membri.

2)     La Commissione Tecnica Nazionale di Chanbarà ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Chanbarà.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3)     In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.

4)     La Commissione Tecnica Nazionale di Chanbarà svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

 

Art. 16 - La Commissione Nazionale Naginata

1)     La Commissione Tecnica Nazionale di Naginata è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta da un Presidente e da due  membri.

2)     La Commissione Tecnica Nazionale di Naginata ha il compito di studiare le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Naginata.

Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l’approvazione del Consiglio Federale, il programma dell’attività dell’anno successivo e quelli relativi agli Esami di graduazione ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.

3)     In ogni Regione il Comitato Regionale o Delegato Regionale può nominare un Fiduciario Regionale.

4)     La Commissione Tecnica Nazionale del Naginata svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

 

Art. 17 - La Commissione Federale Antidoping

1)      La Commissione Federale Antidoping è nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, ed è composta di un Presidente e di due Membri.

2)      La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli nel territorio nazionale e, altresì, nominare il Rappresentante Federale che deve seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure del Regolamento Federale Antidoping. La Commissione, inoltre, cura l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze e dei metodi proibiti dalle norme emanate dal CIO, dalle Federazioni Internazionali alle quali è affiliata e dal CONI, provvede alla realizzazione di programmi informativi sul doping e svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale.

3)      La Commissione procede alla compilazione di un elenco delle attività federali (gare internazionali, nazionali, raduni collegiali, allenamenti presso palestre sociali, ecc.) in occasione delle quali deve essere effettuato il controllo antidoping e ne dà tempestiva comunicazione alla Federazione Medico-Sportiva Italiana, che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.

4)      La Commissione ha, inoltre, la facoltà di disporre controlli antidoping quando sussistono gravi e giustificati motivi.

5)      Sulla scelta delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni della Commissione  Federale Antidoping e sull’esecuzione dei prelievi deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.

 

Art. 18.  - Il Medico Federale 

1)      Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2)      Compiti del Medico Federale sono:

a)       coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;

b)      preparare i dispositivi  per l'osservanza delle  norme sanitarie da parte di tutti gli associati;

c)       svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli dal Presidente della Federazione.

 

 Art. 19. – I Revisori dei Conti Regionali

1)      I Revisori dei Conti Regionali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2)      Essi hanno il compito di effettuare verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dei Comitati Regionali.

 

Art.  20. - Gli Ispettori Federali

1)      Gli Ispettori Federali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

2)      Essi hanno il compito di effettuare, su incarico del Presidente stesso, ispezioni, verifiche e controlli di natura tecnico-organizzativa  presso le Società Sportive affiliate o presso gli Organi Federali Periferici.