1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIK E DISCIPLINE AFFINI sono:
a) gli Atleti;
b) gli Insegnanti Tecnici;
c) gli Ufficiali di Gara;
d) i Dirigenti Sociali;
e) i Soci delle Società Sportive;
f) i Dirigenti Federali;
g) gli Amatori
h) gli Onorari ed i Benemeriti.
2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell’elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall’atto dell’iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera h) è valido rispettivamente dall’atto della proclamazione o della nomina.
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
3) Il tesseramento è valido per l’intero anno solare.
4) Il tesseramento cessa:
a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;
c) nei casi previsti nell’Art. 5 del presente Regolamento.
1) I Tesserati hanno diritto di:
a) partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI in materia;
c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
d) partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive e non elettive se sono stati eletti Rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici delle rispettive Società Sportive.
2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo.
3) I Tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all’uso di sostanze proibite.
4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:
a) i Dirigenti Federali centrali;
b) i Dirigenti Federali periferici;
c) i Dirigenti Sociali.
Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.
Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.
Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.
2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art. 43 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
3) I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
4) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.
Fanno parte, inoltre, della Federazione tutti i Soci delle Società Sportive affiliate.
1) La “Medaglia d'Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIK E DISCIPLINE AFFINI.
2) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemerenze.
3) Le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro.