TITOLO III - I TESSERATI

 

Art. 7 - I Tesserati

1)     Le Persone fisiche che possono far parte della FIK E DISCIPLINE AFFINI sono:

a)       gli Atleti;

b)      gli Insegnanti Tecnici;

c)       gli Ufficiali di Gara;

d)       i Dirigenti Sociali;

e)       i Soci delle Società Sportive;

f)        i Dirigenti Federali;

g)       gli Amatori

h)       gli Onorari ed i Benemeriti.

2)     Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell’elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall’atto dell’iscrizione nei relativi ruoli federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera h) è valido rispettivamente dall’atto della proclamazione o della nomina.

La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.

3)     Il tesseramento è valido per l’intero anno solare.

4)     Il tesseramento cessa:

a)       per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b)      per il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali;

c)       nei casi previsti nell’Art. 5 del presente Regolamento.

 

Art. 8. – Diritti e doveri dei Tesserati

1)      I Tesserati hanno diritto di:

a)       partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;

b)      indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI in materia;

c)       concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;

d)      partecipare alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive e non elettive se sono stati eletti Rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici delle rispettive Società Sportive.

2)      Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo.

3)      I Tesserati sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali, quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all’uso di sostanze proibite.

4)      Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

 

Art. 9. – I Dirigenti

1)      Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:

a)       i Dirigenti Federali centrali;

b)      i Dirigenti Federali periferici; 

c)       i Dirigenti Sociali.

Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.

Dirigenti Federali periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

2)      La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art. 43 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

3)      I Dirigenti Federali centrali e periferici fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.

4)      I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Fanno parte, inoltre, della Federazione tutti i Soci delle Società Sportive affiliate.

 

Art. 10. - Medaglia d'Onore al Merito Sportivo

 1)      La “Medaglia d'Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIK E DISCIPLINE AFFINI.

2)      Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, può assegnare, ogni quadriennio, le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemerenze.

3)      Le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo d'oro.