TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE

 

Art. 2 - Le Società Sportive, le Associazioni e gli Organismi Sportivi

1)      Possono essere affiliati alla FIK E DISCIPLINE AFFINI, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, siano approvate dal Consiglio Federale, le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi formalmente costituiti che intendono praticare le attività fisiche controllate dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI e che:

a)       siano disciplinati da uno Statuto Sociale ispirato al principio di reale democrazia;

b)      siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, nominato dalle competenti Autorità;

c)       non abbiano finalità di lucro;

d)      abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive interessate o se trattasi di impianto messo a disposizione da Enti locali o Scuole pubbliche;

e)       si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti.

f)         versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.

2)      Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al Punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicati come Società Sportive - sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale della FIK E DISCIPLINE AFFINI. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all’approvazione dell’Organo che procede al riconoscimento.

3)      Qualora sia scelta la forma della Società per Azioni o della Società a responsabilità limitata, è fatto obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, di prevedere nello Statuto Sociale e nell'Atto Costitutivo Sociale l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

4)      E' istituito presso la Segreteria Federale il Registro delle Società Sportive della FIK E DISCIPLINE AFFINI dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero progressivo.

5)      Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione.

Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale.

6)      Le domande di affiliazione possono essere presentate nel corso di tutto l'anno   solare.

Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° ottobre al 15 gennaio; quelle presentate dal 15 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 60% della quota di riaffiliazione.

Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate <<nuove affiliazioni>>.

7)      La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale competente, che deve esprimere il proprio motivato parere, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi al Comitato Regionale o Delegato stesso.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito nello Statuto Federale e nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi sottoscritti dal legale Rappresentante :

a)       Atto Costitutivo e Statuto Sociale;

b)      elenco dei Dirigenti in carica (almeno cinque) con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;

c)       ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di tesseramento;

d)      elenco nominativo dei Soci;

e)       descrizione dell'impianto e delle attrezzature a disposizione.

8)     Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente Punto 6), le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi similari già affiliati devono presentare alla Segreteria Federale, inviandone contestualmente copia al Comitato Regionale o Delegato Regionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente Punto 7), sub Lettere b), c) e d).

 

Art. 3. - Adempimenti

1)      Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro trenta giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.

2)      Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.

3)      Copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.

 

Art. 4. - Diritti e doveri delle Società Sportive 

1)      Le Società Sportive hanno diritto:

a)       di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b)      di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;

c)       di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIK E DISCIPLINE AFFINI e dal CONI.

2)      Le Società Sportive sono tenute a:

a)       osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIK E DISCIPLINE AFFINI, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;

b)      adempiere agli obblighi di carattere economico;

c)       mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali o Delegati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;

d)      vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative all'uso di sostanze proibite;

e)       tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;

f)              curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;

g)      favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;

h)      assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;

i)         corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale competente.

3)      Le Società Sportive sono soggette all’ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

4)      Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.

 

Art. 5. - Cessazione

1)      Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:

a)       recesso;

b)      scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;

c)       mancato rinnovo dell'affiliazione;

d)      revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) dell'Art. 2;

e)       sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi comminata.

2)      In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK E DISCIPLINE AFFINI ed  agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIK E DISCIPLINE AFFINI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

 

Art. 6. - Fusione

1)      La fusione tra due o più Società Sportive affiliate può avvenire:

a)       mediante la costituzione di una Società Sportiva nuova distinta dalle precedenti;

b)      mediante l'incorporazione in una Società Sportiva di tutte le altre.

Nel caso sub a) l'anzianità - a tutti i fini statutari - decorre dalla data di delibera di riconoscimento adottata dal Consiglio Federale e, pertanto, i punteggi acquisiti in precedenza dalle singole Società Sportive interessate non possono essere utilizzati.

Nel caso sub b) l'anzianità - a tutti i fini statutari - resta quella della Società Sportiva incorporante. Ai punti di quest'ultima, indipendentemente dalla sua anzianità di affiliazione, verranno sommati solamente quelli delle singole Società Sportive incorporate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

2)      Il vincolo sociale degli Atleti appartenenti alle Società Sportive che hanno partecipato alla fusione si trasferisce alla Società Sportiva incorporante o a quella nata dalla fusione.

3)      La partecipazione alla fusione non è consentita alle Società Sportive sottoposte a sanzione disciplinare in corso di esecuzione.