1) E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a manifestazioni di Kendo, Iaido, e Discipline Affini, non approvate dai competenti Organi Federali.
2) La partecipazione a gare che si svolgono all'estero deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato Regionale o Delegato regionale.
Le Società Sportive interessate devono presentare domanda al Comitato Regionale, o Delegato Regionale comunicando, oltre il tipo di gara, anche il nome del Capo Delegazione e dell’Insegnante Tecnico.
3) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale per quelle a carattere internazionale e nazionale e dal Comitato Regionale o Delegato Regionale per quelle a carattere interregionale, regionale e provinciale su nulla osta della Federazione.
4) Le domande devono essere inoltrate entro il 30 novembre dell'anno precedente, allegando il relativo regolamento.
5) Le domande di competenza del Consiglio Federale devono essere presentate tramite il Comitato Regionale o Delegato Regionale, che deve esprimere il proprio motivato parere.
6) Il regolamento della gara deve contenere:
a) luogo, data ed orari di svolgimento e delle operazioni preliminari;
b) classe o classi e grado o gradi di Atleti cui è aperta, specialità e sesso;
c) formula di svolgimento (individuale, a squadre, a pool, eliminazione diretta con o senza ricupero, girone all’italiana, ecc.);
d) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
e) data della chiusura delle iscrizioni e relativa tassa;
f) notizie logistiche e ogni altra informazione utile.
7) I Comitati Regionali o Delegati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione delle gare e sono, comunque, responsabili della regolarità di quelle che si svolgono nella loro giurisdizione, con particolare riguardo alla idoneità dell'impianto, alla regolarità della concessione ed alla conformità tecnica delle attrezzature.
1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile munito di tessera federale, accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
4) Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 15 minuti.
In caso di reclamo annunciato è sospesa la gara limitatamente alla categoria e classe o alla prova interessata.
5) Il Presidente di Giuria, sentite le parti interessate, decide in merito con provvedimento scritto da allegare agli atti ufficiali della gara.
1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Tecnica Federale competente, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.
2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Tecnica Federale competente entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione.
Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta tassa, che sarà restituita in caso di accoglimento.
1) Al termine della gara il Presidente di Giuria deve trasmettere, con plico raccomandato-espresso, al competente Organo Federale che l’ha approvata il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
2) In base agli atti ufficiali l’Organo Federale competente provvederà ad omologare la gara.
3) Per l’omologazione delle gare internazionali amichevoli e nazionali è competente la Commissione Tecnica Federale Competente; per l’omologazione delle gare interregionali, regionali e provinciali è competente il Comitato Regionale o Delegato Regionale.
4) Avverso le decisioni della Commissione Tecnica Federale Competente e del Comitato Regionale o Delegato regionale è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio Federale, che decide in via definitiva.