TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Emanazioni e modifiche

1) Il Regolamento Organico Federale è stato emanato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 Maggio 2003 in attuazione di quanto previsto nell'Art. 14 comma n dello Statuto Federale.

2) Esso può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale.