Statuto Federale

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

  1. La Federazione Italiana Kendo (FIK) è associazione a carattere nazionale senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche private, dalla vigente legislazione in materia, dalla legge di riordino del Coni e dallo Statuto di quest’ultimo.
  2. La FIK è costituita dalle Società, dalle Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati che praticano sul territorio nazionale l'attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro del KENDO dello IAIDO e Discipline Orientali Affini, quali in particolare il BATTO-DO, NAGINATA, KENDO-KODACHI GOSHIN-DO, DO-JITSU , KYUDO E JODO
  3. La FIK è l’Ente che disciplina, regola e controlla l’esercizio di queste attività nel territorio della Repubblica Italiana.
  4. La FIK è retta da norme statutarie e regolamentari conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni d’uguaglianza e di pari opportunità.
  5. La FIK svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
  6. La FIK in qualità di Federazione Sportiva Nazionale gode di autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto il monitoraggio del CONI e svolge la sua attività ed esplica i suoi poteri sulla base del principio di democrazia.interna attraverso i propri organi, centrali e periferici, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti federali ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
  7. La FIK riconosce i regolamenti della EKF ( European Kendo Federation ) , della IKF ( International Kendo Federation), e della ( World Bujinkan e International ShidoshiKai ).
  8. La FIK svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

I fini istituzionali della FIK sono:

  1. Lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del KENDO dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare il ; BATTODO, NAGINATA, KENDO-KODACHI GOSHINDO, DO-JITSU , KYUDO E JODO nel territorio nazionale, l’attuazione di programmi di formazione di atleti e tecnici e la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, nel rispetto dei principi emanati dal CONI.
  2. Lo sviluppo dell'attività agonistica è finalizzata alla partecipazione dell’ all’attività internazionale in generale nell'ambito delle direttive impartite dalla I.K.F.

La durata della FIK è illimitata e la sua sede è in Messina.

La FIK provvede al conseguimento dei suoi fini istituzionali con:

  1. Eventuali contributi del CONI o altri Enti pubblici e privati;
  2. Quote di affiliazione e di riaffiliazione, tesseramento, tasse, gare, multe e varie;
  3. Incassi di manifestazioni sportive;
  4. Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.
  1. L'esercizio finanziario della FIK coincide con l'anno solare
  2. Il bilancio di previsione, e le sue eventuali variazioni, deliberati dal Consiglio Federale, dovranno, unitamente alle relazioni del Presidente della Federazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, essere approvati dalla Assemblea Nazionale nei termini stabiliti e dalle norme vigenti in materia.
  3. Il bilancio annuale consuntivo deliberato dal Consiglio Federale, unitamente alle relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria annuale.
  1. Il Patrimonio della FIK è costituito da:
    a)patrimonio di riserva:
    b)beni d'uso, d'attrezzature, investimenti ed immobili;
    c)donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.
  2.  Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FIK senza specifica destinazione.
  1. Possono essere affiliate alla FIK le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del KENDO, dello IAIDO e delle Discipline Orientali Affini, quali in particolare BATTODO, NAGINATA, KENDO-KODACHI GOSHINDO, DO-JITSU , KYUDO E JODO, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
  2. Le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi di cui al precedente comma che di seguito saranno indicate come Affiliate sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale della FIK. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposte all’approvazione dell’Organo Federale competente che procede al riconoscimento.
  3. Le Affiliate, devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
    a) avere a disposizione un impianto sportivo idoneo per lo svolgimento degli allenamenti;
    b) essere in possesso delle attrezzature tecniche necessarie;
    c) avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla FIK;
    d) essere rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.
    e) tesserare almeno dieci soci.
    f) I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, - Possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l’affiliazione ed il riconoscimento delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche. - La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria. - La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FIK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalla disposizione in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l’attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
  4. Qualora si dovesse scegliere il modello della Società per Azioni o Società a responsabilità limitata è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione e di riaffiliazione, che i singoli statuti societari prevedano espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva detratta la riserva di legge.
  1. Sono Organi Federali centrali:
    a) l'Assemblea Nazionale;
    b) il Presidente Federale
    c) il Consiglio Federale;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Sono Organi Federali periferici:
    a) l'Assemblea Regionale;
    b) il Presidente Regionale;
    c) il Consiglio Regionale;
    d) il Delegato Regionale;
    e) il Delegato Provinciale.Per la realizzazione dei fini istituzionali la FIK si avvale della Segreteria Federale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE

  1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Ad essa spettano poteri deliberativi. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
  2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
  3. E' costituita dai Presidenti e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici delle società sportive aventi diritto di voto.
  4. A tutte le Assemblee nazionali partecipano il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario, i Dirigenti Federali centrali, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei Conti, i Membri d’Onore ed i Presidenti dei Comitati Regionali.
  5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle Affiliate che siano affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e che abbiano nel frattempo svolto effettiva attività sportiva, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia Campionato Nazionale , Gare individuali, e/o a Squadre , Coppa Italia Individuale ed a Squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.
  6. E' preclusa, comunque, la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione. E’, altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con le quote associative.
  7. I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarle un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società. I rappresentanti degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici, possono delegare a rappresentarli o il primo dei non eletti nell’ambito della rispettiva Società o i rappresentanti di altre Società appartenenti alla rispettiva categoria. I Presidenti, gli Atleti e i Tecnici possono, inoltre, avere altre due deleghe, purché appartenenti allo stesso Comitato Regionale e alla stessa componente (Presidenti, Atleti, Insegnanti Tecnici).
  8. Gli eletti alle cariche federale entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell’Assemblea Nazionale o Regionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.
  9. Le Assemblee Nazionali sono:
    A) Ordinaria Elettiva
    B) Ordinaria non elettiva
    C) Straordinaria

A) L’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva: Si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

B) L’Assemblea Nazionale Ordinaria non elettiva: Si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

C ) L’assemblea Nazionale Straordinaria si riunisce:
a) Su iniziativa del Consiglio Federale quando lo stesso lo ritenga necessario o nelle ipotesi previste nel presente articolo;
b) Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
c) Per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti. E’ competente alla convocazione l’organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.

 

  1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
  2. a) elegge con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto - il Presidente della Federazione - i Componenti del Consiglio federale - il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza
  3. b) Elegge per acclamazione, per proposta del Consiglio Federale, il presidente Onorario e i Membri d’Onore.
  4. c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
  5. L’Assemblea Ordinaria non elettiva:
  6. a) vota il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato dalla relazione del Presidente della Federazione e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
  7. b) delibera inoltre sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  8. L’Assemblea Nazionale Straordinaria:a) Elegge con votazioni separate successive, nelle ipotesi, previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l’intero Consiglio Federale decaduto o singoli componenti dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  9. b) 1) Delibera lo scioglimento della FIK;

2) Delibera sulle modifiche allo Statuto.

  1. c) Delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con l’Assemblea Nazionale Ordinaria.

1.     Il Presidente della Federazione ha la legale rappresentanza della FIK e rappresenta la Federazione anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.

2.     Firma gli atti e vigila su tutti gli Organi e Uffici, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli Organi di Giustizia, ed è responsabile del loro funzionamento nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale.

3.     Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

4.     Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

5.     Può adottare deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Federale in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio Federale medesimo dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

6.     In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

7.     In caso di assenza o impedimento definitivo, il Vice-Presidente è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.

8.     Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

9.     Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo.

  • L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
  • L’Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del consiglio Federale, membri d’onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito della vita federale.
  • Il Presidente onorario e i membri d’onore costituiscono il comitato d’onore della Federazione.
  • Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione che lo presiede, da tre Consiglieri, da due Consiglieri rappresentanti degli atleti e da un Consigliere rappresentante dei tecnici, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con tre separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti.
  • Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, o un suo delegato. Nella sua prima riunione, il Consiglio Federale elegge a maggioranza il Vice-Presidente, fra i propri membri, per proposta del Presidente Federale.
  • Salvo i casi di decadenza anticipata il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
  • Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tecnici ed esperti.
  1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare i compiti del Consiglio Federale sono:
    a) realizzare i fini di cui all'Art.
    b) attuare le delibere della eventuale Federazione Internazionale di appartenenza;
    c) designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
    d) istituire Commissioni e nominare Commissari tecnici;
    e) il Consiglio delibera lo scioglimento dei Consigli Regionali per accertate gravi irregolarità di gestione, per gravi e ripetute violazioni dell’ordinamento, per constatata impossibilità di funzionamento, con conseguente nomina di un Commissario Straordinario per provvedere alla ricostituzione degli Organi attraverso la convocazione di una Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro novanta giorni.
    f) nominare i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
    g) Deliberare su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente della Federazione, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.
    h) Indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
    i) Deliberare il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
    j) Deliberare il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Ordinaria annuale per l’approvazione;
    k) Deliberare le variazioni al bilancio preventivo;
    l) Deliberare sulle dotazioni finanziarie degli organi federali periferici necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
    m) Emanare il regolamento di giustizia Sportiva e quello di lotta al Doping conforme a quanto previsto anche dalla Giunta Nazionale del CONI per l’esame di conformità.
    n) Deliberare il Regolamento Organico, quello Amministrativo e gli altri regolamenti federali.
    o) Deliberare il riconoscimento ai fini sportivi delle Affiliate, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle stesse nonché approvarne gli statuti e le relative modifiche;
    p) Nominare il segretario Generale e provvedere alla definizione dell’organico della Segreteria Federale;
    q) Conferire e revocare le cariche federali di sua competenza, tenendo conto che la revoca non può riguardare gli organi federali di giustizia.
    r) Concedere l’amnistia e l’indulto prefissando i limiti del provvedimento;
    s) E’ di sua competenza l’interpretazione autentica delle norme e dello Statuto e dei regolamenti;
    t) Deliberare gli importi delle quote e delle tasse federali.
    u) Esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle Assemblee Regionali per l’elezione degli Organi Direttivi.

In ogni caso di dimissioni, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Federale in numero inferiore alla maggioranza, si provvederà all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, appartenenti alla stessa componente, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi nella prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Qualora l'Assemblea sia stata di recente celebrata o qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si dovrà provvedere alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei successivi 30 giorni per le dovute integrazioni.

  1. Il Consiglio Federale decade:
    a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altra causa di cessazione della carica di Presidente Federale;
    b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio consuntivo; la decadenza del Presidente e del Consiglio Federale si verifica solo nell’ipotesi in cui la deliberazione di reiezione del bilancio sia stata assunta con almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto.
    c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali; d) per vacanze determinatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali.
  2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:
    a) dimissioni del Presidente: l'intero Consiglio Federale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento ed aver luogo nei successivi 30;
    b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: il Vice-Presidente provvederà all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e tenersi nei termini sub-a);
    c) In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo con il quorum previsto dal precedente comma 1 sub b) resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione il Presidente del Consiglio Federale fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);
    d) Dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a);
    e) Vacanze verificatesi per qualsivoglia motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: in tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi e da tenersi nei termini sub-a) per l'elezione dei soli nove Consiglieri.
  3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
  4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale comporta la decadenza di tutti gli organi, gli Organismi e gli incarichi di nomina dello stesso fatta eccezione per gli Organi di Giustizia e del Collegio dei revisori dei Conti.
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo amministrativo della FIK ed è composto dal Presidente e da due Membri Effettivi, e da due supplenti e vengono eletti dall’Assemblea Nazionale.
  2. Il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall’Assemblea Nazionale, preferibilmente tesserati.
  3. In relazione al numero dei voti ottenuti, i primi maggiormente suffragati assumono il primo la carica di Presidente, il secondo ed il terzo di Membri effettivi, il quarto ed il quinto di Membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età e in caso di ulteriore parità il più anziano di carica.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste, su invito formale della Segreteria Federale, a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute nel caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.
  5. Tutti i Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano gli art.2397 e seguenti del C.C..

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
    a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
    b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FIK;
    c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
    d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazioni di bilancio stesso;
    e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
  3. I Revisori dei Conti Effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FIK, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
  1. La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi giudicanti e di controllo ed è retta dal Segretario Generale che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali Centrali, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, curando la redazione e la custodia dei verbali delle riunioni.
  2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
  3. Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della Segreteria Federale. In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria Federale.

TITOLO III GIUSTIZIA FEDERALE

  1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di fair-play e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze vietate e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantite con l’istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
  2. E' garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice (nei soli casi di legittima suspicione) ovvero la possibilità di revisione del giudizio.
  3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E’ concessa dal Giudice di Appello quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante di buona condotta.

 

  1. La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente e di due membri effettivi e di due membri supplenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri due componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
  2. La Commissione decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato ovvero dal Procuratore Federale.

 

  1. Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. E’ nominato con le stesse modalità un Giudice Sportivo Supplente.
  2. Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.

 

  1. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione e dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Sono nominati con le stesse modalità un Procuratore Sostituto ed uno o più Collaboratori.
  2. Il Procuratore Federale:
    a) riceve, tramite la Segreteria Federale, le denunzie ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
    b) promuove anche autonomamente l'azione disciplinare investendone il Giudice Sportivo;
    c) provvede all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza degli assunti contenuti in essi;
    d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

 

  1. Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s’impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione. Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.
  2. I Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s’intende concessa.
  3. L’inosservanza della disposizione di cui al presente Articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

 

  1. Gli affiliati ed i tesserati esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad Arbitri ai senso dell'Art. 809 c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva ed associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di Giustizia nei modi e nei termini fissati dal regolamento di Giustizia.
  2. Il Collegio Arbitrale è composto di un Presidente e di due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina è demandata al Presidente della Commissione Federale d'Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
  3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel Regolamento di Giustizia. Si applicano in ogni caso le norme previste dagli Art. 809 e seguenti del c.p.c..
  4. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositata entro venti giorni dalla sottoscrizione degli Arbitri presso la Segreteria Federale, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

 

  1. Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della Giustizia Federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
  2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della Federazione ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport . L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza della Federazione, ovvero ad istanza dell’affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito della Federazione.

 

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

  • L’Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti e dai Rappresentanti degli atleti e degli Insegnanti tecnici delle Società sportive aventi diritto di voto con sede nel territorio della Regione. Ad essa partecipano il Presidente del Comitato Regionale ed i Consiglieri Regionali senza diritto di voto. Solo la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E’ altresì preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione in corso di esecuzione.
  • I Presidenti delle Affiliate possono delegare a rappresentarli un Vice Presidente o un Consigliere della propria Società, purché regolarmente tesserati alla FIK.
  • I Presidenti o i loro Delegati, i rappresentanti degli Atleti e quelli degli Insegnanti tecnici possono, inoltre, ricevere due deleghe, purché nell’ambito della stessa categoria (Presidenti, Atleti, Insegnanti tecnici) e a condizione che gli affiliati aventi diritto a voto siano superiori a venti. I rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici possono delegare anche il primo dei non eletti nell’ambito della stessa categoria e della stessa Società. I componenti del Consiglio Regionale non possono rappresentare Affiliate né direttamente né per delega.
  • Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.
  • Le Assemblee Regionali sono:
    a) Ordinaria Elettiva;
    b) Ordinaria non Elettiva;
    c) Straordinaria.
  • Le Assemblee Regionali Ordinarie Elettive si riuniscono entro 90 giorni dopo lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva. Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive:
    a) Eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto: -il Presidente del Comitato Regionale; -i componenti del Consiglio Regionale.
    b) Deliberano sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
  • Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive si riuniscono in ogni caso trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale Ordinaria.
  • Le Assemblee Regionali Ordinarie non elettive votano il rendiconto sulla gestione dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Presidente del Comitato Regionale. Esse deliberano, inoltre, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
  • Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono: a) su iniziativa del Consiglio regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario; b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione.

 

  1. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero organo ed ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli Art. 15 e 16

 

  1. Nella Regione in cui vi siano almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, viene istituito il Comitato Regionale dal Consiglio Federale che ne stabilisce la sede.
  2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto di un Presidente e di quattro Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici Il vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale tra i propri componenti nella sua prima riunione utile.
  3. I Comitati Regionali, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
  4. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

 

  1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
  2. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta la FIK nel territorio di competenza, ne controlla l'attività ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Regionale.
  3. In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente.
  4. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
  5. Nelle ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, la disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FIK.

 

  1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 20 Società affiliate con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina il Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.
  2. Il Delegato Regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali nell'ambito regionale.
  3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Regionale.
  4. Il Delegato Regionale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
  5. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

 

  1. I Delegati Provinciali sono nominati dal Consiglio Federale.
  2. I Delegati Provinciali, nell'ambito della loro circoscrizione, hanno il compito di promuovere e coordinare l'attività secondo le direttive quadro del Consiglio Federale.
  3. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.
  4. Il Delegato Provinciale deve inviare a fine d'anno una dettagliata relazione tecnica morale e finanziaria circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
  5. L'incarico è annuale e può essere riconfermato.

TITOLO V LE AFFILIATE ED I TESSERATI

  1. Le Affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FIK, lo Statuto ed i regolamenti della FIK, nonché le deliberazioni adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Sono tenuti altresì, ad operare con assoluta lealtà e correttezza ad alla severa osservanza delle norme che regolano lo sport, mantenendo sempre un comportamento dignitoso.
  2. Essi, inoltre, non possono avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi di mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.
  3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per la rappresentativa Nazionale Italiana.

 

  1. Le affiliate hanno diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
    b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.
  1. Le Società sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'Affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

 

  1. Le Società sportive cessano di appartenere alla FIK :
    a) recesso
    b) scioglimento volontario
    c) completa inattività sportiva durante l’anno ( intendendosi per inattività la non partecipazione ad alcuna attività sportiva agonistica nazionale e regionale );
    d) mancato tesseramento del numero minimo di 10 soci;
    e) mancata riaffiliazione annuale;
    f) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita di requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione medesima;
    g) radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli organi di giustizia e dagli stessi comminata;
    h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, da parte del Consiglio Federale;

In ogni caso di cessazione le Società Sportive devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIK ed agli altri affiliati. Gli ex Dirigenti delle Società morose cessate non possono entrare a far parte della dirigenza di altre Società finche i debiti della Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo il Consiglio Federale è tenuto a respingere o revocare l'affiliazione della Società interessata. La cessazione di appartenenza alla FIK comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questo.

 

  1. Le persone fisiche che entrano a far parte della FIK sono:
    a) gli Atleti;
    b) i Dirigenti Sociali;
    c) i Soci degli Affiliati;
    d) i Dirigenti Federali;
    e) gli Ufficiali di gara;
    f) gli Insegnanti Tecnici.
    g) il Presidente Onorario;
    h) I Membri d’Onore e Benemeriti
    i) AmatoriLe Persone predette entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento. Per le persone di cui alla lettera a), b) e c) il tesseramento è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza. Per le Persone di cui alla lettera d) il tesseramento è valido all'atto dell'elezione o della nomina.

Per le Persone di cui alla lettera e) e f) il tesseramento è valido al momento dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Per la lettera g) e h) il tesseramento è valido al momento della nomina. Per la lettera i) il tesseramento è valido solo dopo l’accettazione della domanda.

 

  1. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'Art. 32 del presente Statuto.
  2. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle rappresentative Nazionali e Regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

 

I tesserati hanno diritto di:
a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi affiliati;
b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIK in materia;
c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.

 

  1. Le procedure per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
  2. Il tesseramento è valido per l'anno solare.
  3. Il tesseramento cessa:
    a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
    b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
    h) per dimissioni;
    i) Nelle ipotesi di cui all'Art. 36 del presente Statuto.

 

  1. Per gli Atleti tesserati come Praticanti, Preagonisti, non Agonisti, Esordienti e Cadetti il vincolo è annuale.
  2. Gli Atleti tesserati come Agonisti Juniores e Seniores sono vincolati con la Società Sportiva di appartenenza sia per l’anno in cui partecipano all’attività agonistica ufficiale che per l’anno successivo, fino allo scadere del quadriennio Olimpico, dopo il quale potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure previste nel Regolamento Organico.

 

  1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FIK sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.
  2. Inoltre, gli affiliati ed i tesserati sono passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
  3. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

 

TITOLO VI PROCEDIMENTI ELETTORALI E DELIBERATIVI

  1. Sono eleggibili alle cariche federali tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIK che:
    a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno, salvo riabilitazione;
    b) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
    c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.
  2. Sono eleggibili alle cariche federali le persone che siano o siano state tesserate per almeno 24 mesi alla FIK. Per i candidati alla carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti e degli Insegnanti tecnici tale requisito deve sussistere nell’ambito della specifica categoria.
  3. E' sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che nell’ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione dell’Assemblea abbiano avuto come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività svolta dalla Federazione.
  4. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza immediata dalla carica.
  5. Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (Rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e da quello degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione ed appartenenti ad almeno 3 comitati regionali limitatamente alle a )b).
    a) per la carica del Presidente della Federazione da almeno quindici Affiliate;
    b) per la carica di Consigliere, in rappresentanza degli affiliati la candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno dieci affiliate; Per i Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e in rappresentanza degli Insegnanti tecnici dovrà essere sottoscritta da almeno dieci aventi diritto a voto appartenenti alla stessa categoria;
    c) Per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno dieci affiliate.
    d) Per ogni carica federale, centrale o periferica ogni avente diritto a voto può sottoscrivere soltanto una candidatura per ciascuna delle tre componenti (Dirigente, Atleta, Insegnante Tecnico).
  6. Nelle Assemblee Nazionali o Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.
  7. Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell’interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono essere inviate alla Segreteria Federale entro quindici giorni precedenti l’Assemblea Nazionale o Regionale.
  8. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione Federale d'Appello.

 

  1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della Federazione.
  2. Le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti , di Componente un Organo di Giustizia e Presidente di Comitato Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
  3. La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con le cariche federali, con la qualifica di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica sociale. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni della FIk e della Federazione Internazionale alla quale la FIK aderisce.
  4. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente

 

  1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con cartolina raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 20 giorni prima della data stabilita; l’invio è effettuato presso le affiliate. Indipendentemente dall’atto formale della convocazione, la data dell’Assemblea è resa nota almeno trenta giorni prima con comunicato federale.
  2. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, l'ordine del giorno dei lavori e il numero dei voti plurimi spettanti.
  3. L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aventi diritto a voto che detengano la maggioranza dei voti ; in seconda convocazione, un’ora dopo, l’Assemblea è valida senza prescrizione di un numero minimo di rappresentanti e di voti. Per le sole Assemblee elettive è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione, diretta o per delega, di un terzo degli aventi diritto di voto e che rappresentino non meno di un terzo del totale dei voti. Per l’Assemblea che esamina la proposta di scioglimento della FIK è richiesta, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto.
  4. Il Consiglio federale nomina la Commissione verifica poteri.
  5. Nelle Assemblee elettive i Componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
  6. Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il numero dei voti loro spettanti.
  7. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un VicePresidente e la Commissione Scrutinio, che assumono i rispettivi poteri.
  8. In caso di Assenza del Presidente della Federazione le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
  9. Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

 

  1. Nelle Assemblee acquisiscono il diritto a voto di base le Affiliate che: abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea Nazionale o Regionale; abbiano svolto attività agonistica, riportando almeno 1 punto nella classifica annuale delle Società Sportive. Alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono aggiunti i seguenti voti plurimi, per il Kendo e lo Iaido, in base alla classifica generale delle società Sportive del quadriennio Olimpico.

ASSEMBLEA NAZIONALE:
a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 5° posto 20 Voti;
b) alle Società Sportive classificate dal 6° al 10° posto 15 Voti;
c) alle Società Sportive classificate dal 11° al 15° posto 10 Voti;
d) alle Società Sportive classificate dal 16° al 20° posto 5 Voti;
e) alle Società Sportive classificate dal 21° al 30° posto 1 Voto;

 Qualora al 5°, 10°, 15°, 20°, 30° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

 ASSEMBLEA REGIONALE 

a) alle Società Sportive classificate dal 1° al 3° posto 9 Voti;
b) alle Società Sportive classificate dal 4° al 6° posto 7 Voti;
c) alle Società Sportive classificate dal 7° al 9° posto 5 Voti;
d) alle Società Sportive classificate dal 10° al 12° posto 3 Voti;
e) alle Società Sportive classificate dal 13° al 15° posto 1 Voto;

 Qualora al 3°, 6°, 9°, 12°, 15° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà sommato e suddiviso in parti uguali. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5).

 

  1. La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli atleti nelle diverse categorie e classi, assegnando:

    Squadra o Atleta 1° Classificato: 10 Punti,
    “ 2° Classificato: 08 Punti,
    “ 3i Classificati ex-aequo: 06 Punti,
    “ 5i Classificati ex-aequo: 03 Punti,
    dai 7i classificati ex- aequo 1 Punto

 

Le gare Nazionali utili per l’attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio Olimpico sono:

Campionati Italiani Assoluti Individuali ( Vedi Regolamento Organico Federale ) Maschile e Femminile
Campionati Italiani di Categoria “
“Campionati Italiani a Squadre “ “
Coppa Italia Individuale di categoria “ “
Coppa Italia a Squadre “ “

 

  1. In base al totale dei punteggi acquisiti come descritto al punto 4 viene redatta, ogni anno, la classifica delle Affiliate.
  2. Il Consiglio Federale entro 60 giorni emana la classifica generale, attribuendo ad ogni Affiliato i voti ottenuti.
  3. Nelle Assemblee hanno diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o ai loro delegati), anche i rappresentanti degli Atleti maggiorenni ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici, tesserati alla FIK attraverso una Società Sportiva affiliata. Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnati Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee Sociali elettive delle rispettive Società Sportive.
  4. Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con la seguente rappresentanza: a) Presidente Sociale; b) Rappresentante Atleti; c) Rappresentante Insegnanti Tecnici.
  5. La rappresentanza di cui al precedente punto 8 ha i seguenti voti:
    a) Nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali e Regionali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla stessa Società Sportiva;
    b) Nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale ed in quelle a carattere generale i voti attribuiti ad ogni rispettiva categoria (Presidente Sociale, rappresentante Atleti e rappresentante Insegnati tecnici) devono essere rispettivamente nella misura del 70%, 20%, 10% del totale.
    c) Al fine di evitare valori decimali, il voto di base viene equiparato a 10 voti, dei quali sette vengono assegnati al Presidente Sociale, due al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

 

  1. L'Assemblea Nazionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di proposta di scioglimento della FIK.
  2. Nelle elezioni alle cariche federali, in caso di parità si procede mediante ballottaggio.
  3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto i quali dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
  4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea la composizione del quale può essere eletta anche per acclamazione, che deve avvenire all’unanimità.
  1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria almeno quattro volte l’anno oppure, per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti, in seduta straordinaria.
  2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
  1. L'Assemblea Regionale sono indette dal consiglio regionale è convocata dal Presidente del Comitato Regionale o nei casi previsti da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo cartolina raccomandata agli aventi diritti a partecipare almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno di lavori e dei voti spettanti.
  2. L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto con diritto a voto che rappresentino almeno i 3/5 del totale dei voti assegnati.
  3. In seconda convocazione, un ora dopo, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli affiliati con diritto di voto che rappresentino almeno la metà dei voti assegnati.
  4. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Regionale e la commissione scrutinio è eletta dall’Assemblea a norma dei comma 4, 5 e 7 dell’Art. 45.
  5. Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto a voto presenti con il totale dei voti loro spettanti.
  6. Successivamente invita l'Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Segretario, che assumono subito i relativi poteri.
  7. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.
  8. Segretario dell’Assemblea Regionale è il Segretario del Comitato Regionale. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente statuto relative alle Assemblee Nazionali

 

  1. L'Assemblea Regionale sia Ordinaria che Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
  2. Per le elezioni alle cariche regionali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità dei voti si procede mediante ballottaggio.
  3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
  4. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scheda segreta, eccezione fatta per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione.

 

  1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto Federale, il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti Federali, che contengono le disposizioni tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da esso controllata.
  2. I predetti Regolamenti non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto, il Regolamento di Giustizia e quello di lotta al Doping devono essere sottoposti all’esame di conformità della Giunta Nazionale del CONI

 

  1. Le proposte di modifica dello Statuto Federale possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli aventi diritto a voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto.
  2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.
  3. Per la validità dell’Assemblea è richiesta la maggioranza degli aventi diritto a voto. Le proposte di modifica devono essere deliberate dalla Assemblea Nazionale Straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell’Organo di Legge. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
  4. Il Consiglio Federale potrà apportare al presente Statuto autonomamente quelle modifiche che saranno utili, richieste o necessarie per il riconoscimento del C.O.N.I. o di altro Organismo Internazionale, salvo successiva ratifica Assembleare.

 

  1. La proposta di scioglimento della FIK può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto.
  2. Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
  3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FIK sono necessari almeno i 4/5 dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto a voto.
  4. L'Assemblea Nazionale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FIK e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

 

L’entrata in vigore del presente Statuto è subordinata agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di acquisizione della personalità giuridica privata, previo riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Federazione Sportiva Nazionale da parte del Consiglio Nazionale del CONI.